sabato 2 maggio 2009

Costituzione italiana

Costituzione della Repubblica italiana Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal
matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale,
compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Questo articolo si riferisce al "principio di corresponsabilità" che deve guidare i coniugi
nella vita familiare. Un diritto – dovere è quello di mantenere, istruire ed educare i figli,
anche se nati fuori dal matrimonio, che va esercitato dai genitori in maniera paritaria,
interagendo con le altre forme sociali fra cui la scuola. L'art.147 del codice civile aggiunge
che i genitori devono tener conto, nel processo educativo, "delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli".
L'incapacità dei genitori si definisce tale quando anche uno solo dei tre doveri non venga
adempiuto, non per impossibilità di mezzi, ma per cattiva volontà. Il giudice può giungere a
decretare la decadenza dalla potestà sui figli e all'allontanamento dai genitori, se questi
ultimi non adempiono ai loro doveri e mantengono una condotta pregiudizievole.
Per i figli minori, in situazione di abbandono sia da parte dei genitori che dei parenti, sono
previsti l'istituto dell'affido e dell'adozione.
I figli nati fuori dal matrimonio sono i figli naturali riconosciuti, il cui riconoscimento è stato
effettuato da uno o da entrambi i genitori. La Costituzione impone ai genitori di figli nati
fuori dal matrimonio gli stessi diritti – doveri che essi hanno per i figli nati all'interno del
matrimonio. Per il principio di uguaglianza, la legge deve assicurare ai figli naturali ogni
tutela giuridica e morale compatibilmente con i diritti della famiglia legittima, eliminando
qualunque offesa per l'onore personale, che possa provenire dalla condizione di figlio
illegittimo.
Viene considerata legittima la ricerca della paternità attraverso quelle pratiche medico –
giuridiche che permettono di stabilire la paternità naturale di un individuo: la ricerca può
essere effettuata da un figlio nei confronti del padre e viceversa.

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